Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 giu 2015
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data della notifica. Essa giunge a scadenza decorsi sei anni da tale data. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 TFUE, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui diventano applicabili tali disposizioni.
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