Art. 3
Condizioni per l'attuazione del piano di vaccinazione preventiva
In vigore dal 9 giu 2015
Condizioni per l'attuazione del piano di vaccinazione preventiva
1. Il Portogallo garantisce che il piano di vaccinazione preventiva sia attuato impiegando un vaccino inattivato monovalente, contenente il sottotipo H5 del virus dell'influenza aviaria, autorizzato a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004.
2. Il Portogallo garantisce che il piano di vaccinazione preventiva sia attuato come notificato.
Storico versioni
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