Art. 1 · Mandato

Art. 1

Mandato

In vigore dal 8 giu 2015
La decisione 2010/565/PESC è così modificata: 1) l' è sostituito dal seguente: « Mandato Al fine di consolidare i risultati conseguiti dall'EUSEC RD Congo e predisporre la transizione verso le FARDC una volta portato a termine l'impegno della politica di sicurezza e di difesa comune, l'EUSEC RD Congo: — continua ad attuare e a monitorare la riforma delle FARDC mantenendo la fornitura della consulenza strategica, anche presso l'ispettorato generale, tenendo conto dei diritti umani e dell'integrazione di genere, assicurando nel contempo uno stretto coordinamento con gli attori pertinenti per il processo di transizione e il passaggio delle consegne; — lavora con le autorità militari verso la sostenibilità del sistema di formazione militare, concentrandosi sulle scuole per ufficiali e sottufficiali, preparando nel contempo il processo di transizione e il passaggio delle consegne. Per conseguire i suoi obiettivi l'EUSEC RD Congo opera conformemente ai parametri definiti nel concetto di gestione della crisi e nel piano della missione.» ; 2) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 è pari a 12 600 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è pari a 13 600 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013 è pari a 11 000 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2013 al 30 settembre 2014 è pari a 8 455 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 4 600 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 è pari a 2 700 000 EUR.» ; 3) l'articolo 9 bis è soppresso; 4) all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 30 giugno 2016» .
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