Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 giu 2015
La decisione 2014/932/PESC è così modificata: 1) l' è rinumerato come articolo 2 bis e al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «d) atti che violano l'embargo sulle armi o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.» ; 2) l' è rinumerato come articolo 2 ter e al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «d) atti che violano l'embargo sulle armi o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.» ; 3) (non riguarda la versione italiana) 4) sono inseriti gli articoli seguenti: « 1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio — alle persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014), o a beneficio delle stesse, nonché a coloro che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nello Yemen, o a beneficio degli stessi, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori. L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione. 2.   Sono vietati: a) la prestazione di assistenza tecnica, formazione o di altra assistenza, compresa la fornitura di mercenari armati, in relazione ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio –, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione per l'eventuale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica o di altro tipo, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1. 1.   Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi i loro porti e aeroporti, tutti i carichi diretti nello Yemen, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione. 2.   Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono — anche distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento — i prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione. 3.   Gli Stati membri presentano senza indugio al Comitato delle sanzioni una prima relazione scritta sull'ispezione di cui al paragrafo 1, che indichi, in particolare, il motivo delle ispezioni, i risultati di tali ispezioni, se la cooperazione è stata fornita o meno e se erano presenti prodotti vietati. Inoltre, entro 30 giorni gli Stati membri presentano al Comitato delle sanzioni una successiva relazione scritta contenente elementi pertinenti relativi all'ispezione, al sequestro e allo smaltimento, nonché al trasferimento, compresa una descrizione dei prodotti, la loro origine e destinazione prevista, se tali informazioni non figurano nella relazione scritta iniziale.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:882:oj#art-1