Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 giu 2015
L'articolo 5 della decisione 2014/119/PESC del Consiglio è sostituito dal seguente: «Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2016. Le misure di cui all' si applicano in relazione alla voce n. 10 dell'allegato fino al 6 ottobre 2015. La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:876:oj#art-1