Art. 1 · Disposizioni giuridiche

Art. 1

Disposizioni giuridiche

In vigore dal 21 mag 2015
La decisione 2013/233/PESC è così modificata: 1) all'articolo 4, il paragrafo 4 è soppresso; 2) l'articolo 6 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo: «1 bis.   Il capomissione rappresenta l'EUBAM Libia per quanto di sua competenza. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUBAM Libia, sotto la sua responsabilità generale.» ; b) i paragrafi 4 e 8 sono soppressi; 3) all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUBAM Libia e i membri del personale interessati.» ; 4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 12 bis Disposizioni giuridiche L'EUBAM Libia ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.» ; 5) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Disposizioni finanziarie 1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 maggio 2013 al 21 maggio 2014 è pari a 30 300 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 maggio 2014 al 21 novembre 2015 è pari a 26 200 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUBAM Libia è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUBAM Libia. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con lo Stato ospitante, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUBAM Libia. 3.   L'EUBAM Libia è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine essa firma un accordo con la Commissione. 4.   Fatte salve le disposizioni sullo status dell'EUBAM Libia e del suo personale, l'EUBAM Libia è competente per eventuali richieste di indennizzo e obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 22 maggio 2015, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità. 5.   L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e i requisiti operativi dell'EUBAM Libia, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre. 6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data della firma dell'accordo di cui al paragrafo 3.» ; 6) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 13 bis Cellula di progetto 1.   L'EUBAM Libia dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti che sono coerenti con gli obiettivi delle missione e contribuiscono alla realizzazione del mandato. Ove opportuno, l'EUBAM Libia agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUBAM Libia e a sostegno dei suoi obiettivi. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUBAM Libia è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni dell'EUBAM Libia in modo coerente, se i progetti sono: — previsti nella scheda finanziaria della presente decisione, o — integrati nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione. L'EUBAM Libia conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUBAM Libia nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUBAM Libia nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. 3.   I contributi finanziari di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all'accettazione del CPS.» ; 7) all'articolo 16, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 21 novembre 2015.»
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