Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 mag 2015
Gli Stati membri che hanno pescherecci battenti la loro bandiera, nei cui porti approdano navi da pesca marittima che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione, o in cui si trovano istituti di formazione per gli equipaggi dei pescherecci, e che ancora non hanno aderito alla convenzione, si impegnano ad adottare le misure necessarie per depositare presso il segretario generale dell'IMO il loro strumento di adesione alla convenzione entro un termine ragionevole e, se possibile, entro il 23 maggio 2017. Entro il 23 maggio 2018 la Commissione presenta al Consiglio una relazione in cui esamina lo stato di avanzamento della procedura di adesione.
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