Art. 2 · Mandato

Art. 2

Mandato

In vigore dal 18 mag 2015
Mandato 1.   EUNAVFOR MED opera conformemente agli obiettivi politici, strategici e politico-militari figuranti nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 18 maggio 2015. 2.   EUNAVFOR MED è condotta per fasi successive e conformemente ai requisiti del diritto internazionale. EUNAVFOR MED: a) in una prima fase, sostiene l'individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto internazionale; b) in una seconda fase, i) procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, in particolare UNCLOS e protocollo per combattere il traffico di migranti; ii) conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di tale Stato, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste da detta risoluzione o detto consenso; c) in una terza fase, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, adotta tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi, anche mettendoli fuori uso o rendendoli inutilizzabili, che sono sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, alle condizioni previste da detta risoluzione o detto consenso. 3.   Il Consiglio valuta se siano state soddisfatte le condizioni per la transizione oltre la prima fase, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili e del consenso dello Stato costiero interessato. 4.   EUNAVFOR MED può raccogliere, conformemente al diritto applicabile, i dati personali relativi alle persone imbarcate su navi partecipanti a EUNAVFOR MED relativi a caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. Può trasmettere tali dati e i dati relativi alle imbarcazioni e alle attrezzature utilizzate da dette persone alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e/o agli organismi competenti dell'Unione.
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