Art. 7 · Disposizioni transitorie

Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 mag 2015
Disposizioni transitorie Il mandato dei membri eletti conformemente all' della decisione 2000/98/CE prosegue fino al termine del periodo stabilito conformemente all' della presente decisione. La data d'inizio di tale periodo è considerata la data dell'elezione avvenuta conformemente all' della decisione 2000/98/CE.
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