Art. 5 · Gruppi di lavoro

Art. 5

Gruppi di lavoro

In vigore dal 11 mag 2015
Gruppi di lavoro 1.   Il comitato può commissionare lo studio di questioni specifiche ai propri membri supplenti oppure può istituire a tal fine gruppi di lavoro. La presidenza di un tale gruppo di lavoro è assunta da uno dei vicepresidenti del comitato, da un membro titolare o da un membro supplente del comitato, da un funzionario della Commissione o da un membro del gruppo di lavoro stesso nominato dal comitato. 2.   La Commissione fornisce ai gruppi di lavoro il sostegno analitico e organizzativo adeguato. 3.   I gruppi di lavoro possono far ricorso all'aiuto di esperti. 4.   Il comitato può parimenti istituire con altri comitati o organi gruppi di lavoro congiunti, le cui norme di funzionamento sono determinate congiuntamente.
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