Art. 2
Compiti
In vigore dal 11 mag 2015
Compiti
1. I compiti del comitato sono i seguenti:
a)
seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nell'Unione;
b)
fatto salvo l'articolo 240 del trattato, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 148 del trattato.
2. Ai fini del paragrafo 1, il comitato si adopera, in particolare, per:
a)
promuovere la presa in considerazione dell'obiettivo di un elevato livello di occupazione nella formulazione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione;
b)
contribuire alla procedura di adozione degli indirizzi di massima per le politiche economiche onde assicurare la coerenza tra gli orientamenti in materia di occupazione e tali indirizzi di massima e contribuire alle sinergie tra la strategia europea per l'occupazione, il coordinamento delle politiche macroeconomiche e il processo di riforma economica in modo che si sostengano mutualmente;
c)
partecipare attivamente al dialogo macroeconomico a livello dell'Unione;
d)
contribuire a tutti gli aspetti del semestre europeo nell'ambito del proprio mandato e riferire al Consiglio al riguardo;
e)
promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze fra gli Stati membri e con la Commissione.
3. Ogni anno, il comitato adotta un programma di lavoro, tenendo conto delle priorità strategiche del Consiglio e della Commissione. Il programma di lavoro è trasmesso al Consiglio.
4. Il comitato può far ricorso a esperti esterni qualora ciò risulti appropriato per lo svolgimento dei suoi lavori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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