Art. 2 · Compiti

Art. 2

Compiti

In vigore dal 11 mag 2015
Compiti 1.   I compiti del comitato sono i seguenti: a) seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nell'Unione; b) fatto salvo l'articolo 240 del trattato, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 148 del trattato. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il comitato si adopera, in particolare, per: a) promuovere la presa in considerazione dell'obiettivo di un elevato livello di occupazione nella formulazione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione; b) contribuire alla procedura di adozione degli indirizzi di massima per le politiche economiche onde assicurare la coerenza tra gli orientamenti in materia di occupazione e tali indirizzi di massima e contribuire alle sinergie tra la strategia europea per l'occupazione, il coordinamento delle politiche macroeconomiche e il processo di riforma economica in modo che si sostengano mutualmente; c) partecipare attivamente al dialogo macroeconomico a livello dell'Unione; d) contribuire a tutti gli aspetti del semestre europeo nell'ambito del proprio mandato e riferire al Consiglio al riguardo; e) promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze fra gli Stati membri e con la Commissione. 3.   Ogni anno, il comitato adotta un programma di lavoro, tenendo conto delle priorità strategiche del Consiglio e della Commissione. Il programma di lavoro è trasmesso al Consiglio. 4.   Il comitato può far ricorso a esperti esterni qualora ciò risulti appropriato per lo svolgimento dei suoi lavori.
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