Art. 1
In vigore dal 29 apr 2015
I riferimenti delle seguenti norme sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
a)
EN ISO 4210-1:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 1: «Termini e definizioni»;
b)
EN ISO 4210-2:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 2: «Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna (mountain bike) e da corsa»;
c)
EN ISO 4210-3:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 3: «Metodi di prova comuni»;
d)
EN ISO 4210-4:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 4: «Metodi di prova di frenatura»;
e)
EN ISO 4210-5:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 5: «Metodi di prova dello sterzo»;
f)
EN ISO 4210-6:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 6: «Metodi di prova del telaio e della forcella»;
g)
EN ISO 4210-7:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 7: «Metodi di prova di ruote e cerchioni»;
h)
EN ISO 4210-8:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 8: «Metodi di prova del pedale e dell'unità di sistema»;
i)
EN ISO 4210-9:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 9: «Metodi di prova di sella e reggisella»;
j)
EN ISO 8098:2014 «Biciclette per bambini» — «Requisiti di sicurezza e metodi di prova»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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