Art. 2
In vigore dal 24 apr 2015
L'informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato può continuare ad essere invocata a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 per un periodo di sei mesi decorrente dalla data in cui la revoca dell'informazione tariffaria vincolante è notificata al titolare.
Storico versioni
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