Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 24 apr 2015
Etichettatura
1. Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura stabilite nell'articolo 13, paragrafo 1, e nell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché nell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell'organismo» è «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti granturco ACS-ZMØØ3-2 o da esso costituiti e nei documenti che li accompagnano, ad accezione dei prodotti di cui all', lettera a).
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2015:697:oj#art-3