Art. 3
Condizioni per l'immissione in commercio
In vigore dal 24 apr 2015
Condizioni per l'immissione in commercio
Il prodotto può essere immesso in commercio solamente a scopo ornamentale e non ne è consentita la coltivazione. La sua immissione in commercio è soggetta alle seguenti condizioni:
a)
secondo il disposto dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/18/CE, l'autorizzazione ha una validità di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio della medesima;
b)
l'identificatore unico del prodotto è IFD-26407-2;
c)
fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, la metodologia per individuare e identificare il prodotto, compresi i dati sperimentali che dimostrano la specificità della metodologia, convalidata mediante controllo intralaboratorio dal laboratorio dell'Unione europea di riferimento, è pubblicamente disponibile all'indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/valid-2001-18.htm;
d)
fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell'autorizzazione, su richiesta, mette a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo UE, campioni di controllo positivi e negativi del prodotto o il suo materiale genetico o il materiale di riferimento;
e)
su un'etichetta o in un documento che accompagna il prodotto devono figurare la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» o «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» e la dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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