Art. 3 · Etichettatura

Art. 3

Etichettatura

In vigore dal 24 apr 2015
Etichettatura 1.   Ai fini dell'applicazione dei requisiti di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell'organismo» è «cotone». 2.   Sull'etichetta dei prodotti contenenti cotone MON-15985-7 o da esso costituiti, ad eccezione dei prodotti di cui all', lettera a), e nei documenti che li accompagnano compare la dicitura «non destinato alla coltivazione».
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