Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 24 apr 2015
Etichettatura
1. Ai fini dell'applicazione dei requisiti di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell'organismo» è «cotone».
2. Sull'etichetta dei prodotti contenenti cotone MON-15985-7 o da esso costituiti, ad eccezione dei prodotti di cui all', lettera a), e nei documenti che li accompagnano compare la dicitura «non destinato alla coltivazione».
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2015:685:oj#art-3