Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 apr 2015
Le colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici, ad essere immesse sul mercato soltanto a tal fine e il cui effetto collaterale è la riduzione dello sviluppo algale nei corpi idrici senza che siano destinate a tale scopo, non costituiscono biocidi ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
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