Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 apr 2015
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate, a nome dell'Unione europea, a depositare l'atto di approvazione di cui all'articolo 134 dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita tale atto di approvazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.
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