Art. 3
In vigore dal 21 apr 2015
1. La posizione che l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica devono adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio, su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione, ciascuno ai sensi delle pertinenti disposizioni dei trattati.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto, per l'Unione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in funzione delle sue competenze ai sensi dei trattati e nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri». Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.
3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è presa caso per caso dal Consiglio o dalla Commissione, ciascuno ai sensi delle pertinenti disposizioni dei trattati.
Storico versioni
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