Art. 2 · Composizione delle controversie

Art. 2

Composizione delle controversie

In vigore dal 21 apr 2015
Composizione delle controversie 1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al Consiglio di associazione. 2.   La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
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