Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 apr 2015
1.   Le offerte di contributo della Moldova e della Georgia alla missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) sono accettate e considerate significative. 2.   La Moldova e la Georgia sono esentate dai contributi finanziari al bilancio dell'EUMAM RCA.
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