Art. 6 · Riservatezza

Art. 6

Riservatezza

In vigore dal 21 apr 2015
Riservatezza 1.   A norma della decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), le norme di sicurezza che figurano nella suddetta decisione si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza. 2.   Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.
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