Art. 6

Art. 6

In vigore dal 15 apr 2015
1.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è attuata conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (10). 2.   L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta. 3.   Il protocollo d'intesa e l'accordo di prestito contengono disposizioni: a) che assicurano che l'Ucraina verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita; b) che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (11), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); c) che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco; d) che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; e e) che garantiscono che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, l'Ucraina è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. 4.   Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Commissione monitora, per mezzo di valutazioni operative, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Ucraina che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.
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