Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 apr 2015
1.   Alle condizioni previste al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in tre rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa. 2.   Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (8). 3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti: a) il prerequisito di cui all'; b) un bilancio costantemente soddisfacente dell'attuazione, da parte dell'Ucraina, di un programma di politiche che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI; e c) l'attuazione delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa, secondo un calendario specifico. 4.   Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. Il versamento della terza rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della seconda rata. 5.   Qualora le condizioni previste al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o annullamento. 6.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale dell'Ucraina. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio dell'Ucraina, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze dell'Ucraina quale beneficiario finale.
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