Art. 1
In vigore dal 15 apr 2015
1. L'Unione mette a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») per un importo massimo di 1,8 miliardi di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma di riforme sostanziali nel paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti ucraina rilevato dal programma dell'FMI.
2. L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato all'Ucraina sotto forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli all'Ucraina. La durata massima dei prestiti è di 15 anni.
3. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e l'Ucraina e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell'accordo di associazione e nell'agenda di associazione UE-Ucraina concordata nell'ambito della PEV.
La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.
4. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all', paragrafo 1.
5. Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, il fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la annulla.
Storico versioni
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