Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 apr 2015
Per un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2015 è consentito continuare ad introdurre nell'Unione partite di sperma di animali della specie bovina, accompagnate dagli opportuni certificati sanitari rilasciati entro il 1o giugno 2015 in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE, nella versione anteriore all'entrata in vigore della presente decisione.
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