Art. 1
In vigore dal 1 apr 2015
La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:
1)
all'articolo 7, la frase introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:
«2. In deroga al divieto di cui all', lettera d), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di sottoprodotti di origine suina, esclusi i suini selvatici, compresi i corpi non trasformati di animali morti provenienti da aziende o le carcasse provenienti da macelli riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 situati nelle zone elencate nella parte III dell'allegato, verso impianti di trasformazione, incenerimento o coincenerimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) 1069/2009 situati all'esterno delle zone elencate nella parte III dell'allegato, purché:»
;
2)
l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2015:558:oj#art-1