Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 mar 2015
1.   La Romania si astiene dal corrispondere l’aiuto incompatibile di cui all’ e recupera ogni aiuto incompatibile di cui all’ già versato a ciascuna delle entità che costituiscono l’unità economica beneficiaria di tale aiuto a titolo di parziale attuazione o esecuzione del lodo arbitrale dell’11 dicembre 2013, nonché ogni aiuto versato a ciascuna delle entità che costituiscono l’unità economica beneficiaria dell’aiuto in ulteriore attuazione del lodo arbitrale dell’11 dicembre 2013 di cui la Commissione non sia a conoscenza o che venga corrisposto dopo la data della presente decisione. 2.   Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export S.R.L. e West Leasing S.R.L sono responsabili in solido di rimborsare l’aiuto di Stato percepito da ciascuno di essi. 3.   Gli importi da recuperare sono quelli risultanti dall’attuazione o dall’esecuzione del lodo dell’11 dicembre 2013 (capitale e interessi). 4.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono stati posti a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero. 5.   La Romania comunica le date precise in cui l’aiuto di Stato è stato messo a disposizione dei rispettivi beneficiari. 6.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (102). 7.   La Romania assicura che nessun altro pagamento dell’aiuto di cui all’ sia effettuato a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1470:oj#art-2