Art. 27 · Rimborso dei prefinanziamenti

Art. 27

Rimborso dei prefinanziamenti

In vigore dal 27 mar 2015
Rimborso dei prefinanziamenti 1.   Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un'organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un'operazione può ottenerne il rimborso da Athena, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all'amministratore al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell'operazione in questione. 2.   Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell'operazione, se ancora in servizio, e dall'amministratore. 3.   Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato contributore è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall'amministratore. 4.   Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o per la parte di una richiesta di rimborso approvata che superi il contributo previsto, l'amministratore procede al pagamento dell'importo da rimborsare entro trenta giorni, tenuto conto della tesoreria di Athena e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell'operazione in questione. 5.   Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora l'operazione sia annullata. 6.   Il rimborso è comprensivo degli interessi maturati sull'importo messo a disposizione con il prefinanziamento.
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