Art. 7
In vigore dal 27 mar 2015
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmetterà le seguenti informazioni alla Commissione:
a)
un elenco di tutti i soggetti che producono il materiale di cui all', paragrafo 1 fra il 1o aprile 2002 e la data di presentazione dell'elenco;
b)
per ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) di cui sopra:
i)
le quantità totali di materiale di cui all', paragrafo 1 oggetto di sfruttamento commerciale dal 1o aprile 2002;
ii)
l'importo complessivo (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario;
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l'aiuto.
2. Il Regno Unito farà ricorso a tutte le possibili fonti di informazione per stilare l'elenco dei produttori di scisto e delle quantità totali di materiale di cui all', paragrafo 1 oggetto di sfruttamento commerciale da parte degli stessi dal 1o aprile 2002, dalle informazioni di pubblico dominio a quelle riservate di natura fiscale, quali: documenti fiscali, di vendita e di altro genere in possesso delle stesse società, documentazione fiscale comprendente le dichiarazioni dei redditi, i libri contabili delle società, i registri catastali, i dati statistici, le autorizzazioni/concessioni per lo sfruttamento delle cave, i dati in possesso degli enti locali e dei consigli delle contee compresi, ma non solo, i dati registrati dall'Her Majesty's Revenues and Customs ai fini della riscossione della tassa sugli aggregati prima e dopo il 1o aprile 2014, i dati delle Mineral Planning Authorithies (Enti di pianificazione dell'estrazione mineraria), dell'Annual Minerals Raised Inquiry (Indagine annuale sui minerali), la base di dati BritPits e i dati della British Geological Survey, lo UK Minerals Yearbook (annuario statistico britannico sui minerali) e la Cornish Building Stone and Slate Guide 2007.
3. Il Regno Unito informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all', paragrafo 1. Esso trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.
Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni
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