Art. 5

Art. 5

In vigore dal 27 mar 2015
1.   Il Regno Unito procede al recupero, presso i beneficiari, dell'aiuto incompatibile erogato nell'ambito del regime di cui all', paragrafo 1. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (99).
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