Art. 1
In vigore dal 27 mar 2015
1. Il regime di aiuti consistente nelle esenzioni dalla tassa sugli aggregati stabilita dalla sezione 17(4)(a) e 17(3)(f)(i) del Finance Act 2001 modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007 concesse a favore di:
a)
materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e
b)
aggregati che consistono interamente degli scarti di qualsivoglia processo di fabbricazione tramite il quale lo scisto che è estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato è stato separato da altre rocce dopo essere stato estratto o ricavato da tale altra roccia;
cui il Regno Unito ha dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE è incompatibile con il mercato interno.
2. Le esenzioni, esclusioni e gli sgravi stabiliti nelle seguenti disposizioni del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007:
—
sezione 17(3)(e), 17(3)(f)(i) e (ii) (eccetto i materiali elencati all', paragrafo 1 della presente decisione);
—
sezione 17(4)(a) (eccetto i materiali elencati all', paragrafo 1 della presente decisione), sezione 17(4)(c)(i) e (ii), sezione 17(4)(f) (per quanto riguarda l'argilla);
—
sezione 18(2)(b) e
—
sezione 30(1)(b) [nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b)]
non costituiscono aiuti di Stato.
Storico versioni
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