Art. 2
In vigore dal 17 mar 2015
1. L'abrogazione di cui all' non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti contemplati dal programma fino alla loro chiusura, o dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base della decisione 2007/124/CE, Euratom, o di qualsivoglia altro atto giuridico applicabile a tale assistenza finanziaria alla data del 31 dicembre 2013.
2. Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo sicurezza interna, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base della decisione 2007/124/CE, Euratom prima del 20 marzo 2015, aventi un'incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.
3. Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso di importi indebitamente versati.
Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.
4. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti quantitativi dell'attuazione della decisione 2007/124/CE, Euratom per il periodo dal 2011 al 2013.
Storico versioni
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