Art. 1 · Designazione della sede del comando della missione

Art. 1

Designazione della sede del comando della missione

In vigore dal 16 mar 2015
La decisione 2010/96/PESC è così modificata: 1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la missione militare dell'UE è schierata in Somalia sia per contribuire ad un potenziamento istituzionale nel settore della difesa attraverso la consulenza strategica, sia per fornire un sostegno diretto all'esercito nazionale somalo attraverso la formazione, la consulenza e l'accompagnamento. La missione militare dell'UE si tiene inoltre pronta a fornire sostegno, nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell'Unione per l'attuazione dei rispettivi mandati nel campo della sicurezza e della difesa in Somalia.» ; 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Designazione della sede del comando della missione 1.   Il comando della missione è ubicato in Somalia, presso l'aeroporto internazionale di Mogadiscio a Mogadiscio. Esso svolge le funzioni di comando operativo e di comando della forza. 2.   Il comando della missione comprende un ufficio di collegamento e sostegno a Nairobi e una cellula di sostegno a Bruxelles.» . 3) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La missione militare dell'UE opera, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, in stretta cooperazione con gli altri attori internazionali nella regione, in particolare le Nazioni Unite e l'AMISOM, in linea con le esigenze concordate del governo federale somalo.» ; 4) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o aprile 2015 al 31 dicembre 2016 è pari a 17 507 399 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 30 % e la percentuale dell'impegno di cui all'articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 90 %.» ; 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 ter Cellula di progetto 1.   La missione militare dell'UE dispone di una cellula di progetto per identificare ed attuare progetti, finanziati dagli Stati membri o da Stati terzi, che siano coerenti con gli obiettivi della missione e contribuiscano alla realizzazione del mandato. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione dell'UE è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati come complemento coerente delle altre azioni della missione militare dell'EU. In tal caso il comandante della missione dell'UE conclude un accordo con detti Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del comandante della missione dell'UE nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da detti Stati. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni del comandante della missione dell'UE nell'utilizzo dei fondi forniti da detti Stati. 3.   Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.» ; 6) l'articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione dei bisogni della missione, le informazioni classificate dell'UE prodotte ai fini della missione, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (*1): b) ai paragrafi 2 e 3, i termini «decisione 2011/292/UE» sono sostituiti dai termini «decisione 2013/488/UE»; 7) all'articolo 12, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il mandato della missione militare dell'UE termina il 31 dicembre 2016. 3.   La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando dell'UE, dell'ufficio di collegamento e sostegno a Nairobi e della cellula di sostegno a Bruxelles conformemente alla pianificazione approvata per la cessazione della missione militare dell'UE e fatte salve le procedure stabilite in ATHENA relative alle attività di revisione e rendimento dei conti della missione militare dell'UE.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:441:oj#art-1