Art. 6 · Disposizioni generali relative alle misure di sicurezza

Art. 6

Disposizioni generali relative alle misure di sicurezza

In vigore dal 13 mar 2015
Disposizioni generali relative alle misure di sicurezza 1.   Nell'adottare le misure di sicurezza la Commissione, per quanto ragionevolmente possibile, garantisce quanto segue: a) chiede sostegno o assistenza solo presso il paese interessato, purché tale paese sia uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso contrario, uno Stato parte della convenzione europea dei diritti dell'uomo, o garantisca diritti almeno equivalenti a quelli della suddetta convenzione; b) trasferisce informazioni su una persona a destinatari diversi dalle istituzioni e organismi comunitari, non soggetti alla normativa nazionale adottata in attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), solo conformemente all' del regolamento (CE) n. 45/2001; c) nei confronti della persona che costituisce una minaccia per la sicurezza sono adottate misure di sicurezza di cui la persona può essere tenuta a sostenere i costi. Tali misure di sicurezza possono essere dirette contro altre persone solo se occorre controllare una minaccia immediata o grave per la sicurezza e se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le misure previste contro la persona che costituisce una minaccia per la sicurezza non possono essere adottate o presumibilmente non avranno efficacia; b) la Commissione non può controllare la minaccia per la sicurezza con azioni proprie o non può farlo in modo tempestivo; c) la misura non costituisce un pericolo sproporzionato per l'altra persona o per i suoi diritti. 2.   La direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza stabilisce un quadro d'insieme delle misure di sicurezza che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro che ospita i locali della Commissione, possono richiedere un'ordinanza del tribunale. 3.   La direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza può rivolgersi a un appaltatore per lo svolgimento dei compiti relativi alla sicurezza, sotto la direzione e supervisione della direzione Sicurezza.
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