Art. 4 · Obbligo di osservanza

Art. 4

Obbligo di osservanza

In vigore dal 13 mar 2015
Obbligo di osservanza 1.   L'osservanza della presente decisione, delle relative norme di attuazione e delle misure e istruzioni di sicurezza impartite dal personale incaricato è obbligatoria. 2.   L'inosservanza delle disposizioni di sicurezza è passiva di azione disciplinare conformemente ai trattati e allo statuto dei funzionari, di sanzioni contrattuali e/o di azione legale nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari nazionali.
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