Art. 22 · Trattamento dei dati personali

Art. 22

Trattamento dei dati personali

In vigore dal 13 mar 2015
Trattamento dei dati personali 1.   La Commissione tratta i dati personali necessari per attuare la presente decisione conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001. 2.   Fatte salve le misure già in vigore al momento dell'adozione della presente decisione e notificate al garante europeo della protezione dei dati (15), le disposizioni nell'ambito della presente decisione che implichino il trattamento di dati personali, quali i dati relativi ai registri di entrata e di uscita, alla videosorveglianza, alle registrazioni di chiamate telefoniche a uffici o centrali di permanenza o dati affini, necessari per motivi di sicurezza o di reazione a situazioni di crisi, sono oggetto di norme di attuazione conformemente all', che stabilisce adeguate garanzie a tutela delle persone interessate. 3.   Il direttore generale della direzione generale Risorse umane e sicurezza è responsabile della sicurezza del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente decisione. 4.   Le norme e procedure di attuazione sono adottate previa consultazione del responsabile della protezione dei dati e del garante europeo della protezione dei dati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
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