Art. 18
Direzione generale Risorse umane e Sicurezza
In vigore dal 13 mar 2015
Direzione generale Risorse umane e Sicurezza
1. La direzione generale Risorse umane e sicurezza è in particolare responsabile di quanto segue:
1)
elaborare la politica di sicurezza della Commissione, le norme di attuazione e le comunicazioni di sicurezza;
2)
raccogliere informazioni al fine di valutare le minacce e i rischi per la sicurezza su tutte le questioni che potrebbero compromettere la sicurezza nella Commissione;
3)
fornire controsorveglianza elettronica e protezione a tutti i siti della Commissione, tenendo debitamente conto delle valutazioni della minaccia e delle prove di attività non autorizzate contro gli interessi della Commissione;
4)
offrire ai servizi e al personale della Commissione prestazioni di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sulle questioni connesse alla sicurezza;
5)
attuare le misure di sicurezza volte a mitigare i rischi per la sicurezza e a sviluppare e provvedere alla manutenzione dei CIS a copertura di tutte le esigenze operative, in particolare nel settore del controllo dell'accesso fisico, dell'amministrazione delle autorizzazioni di sicurezza e del trattamento delle informazioni sensibili e classificate UE;
6)
sensibilizzare, organizzare esercizi ed esercitazioni, formazione e consulenza su tutte le questioni relative alla sicurezza nella Commissione, al fine di promuovere una cultura della sicurezza e creare una squadra di membri del personale adeguatamente formata nelle questioni relative alla sicurezza.
2. La direzione generale Risorse umane e sicurezza, fatte salve le competenze e responsabilità degli altri servizi della Commissione, assicura un collegamento esterno:
1)
con i servizi di sicurezza delle altre istituzioni, agenzie o organi dell'Unione sulle questioni relative alla sicurezza delle persone, delle risorse e delle informazioni nella Commissione;
2)
con i servizi di sicurezza, di intelligence e di valutazione della minaccia, comprese le autorità nazionali competenti in materia, degli Stati membri, dei paesi terzi e di organizzazioni e organi internazionali su questioni relative alla sicurezza delle persone, delle risorse e delle informazioni nella Commissione;
3)
con la polizia e altri servizi di emergenza su tutte le questioni relative alla sicurezza della Commissione in situazioni sia normali che di emergenza;
4)
con le autorità di sicurezza delle altre istituzioni, agenzie od organi dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi nel settore della reazione agli attacchi informatici con potenziale impatto sulla sicurezza nella Commissione;
5)
per quanto riguarda il ricevimento, la valutazione e l'inoltro di intelligence relativa a minacce dovute ad attività terroristiche o di spionaggio che hanno un impatto sulla sicurezza nella Commissione;
6)
per quanto riguarda le questioni relative alle informazioni classificate come ulteriormente precisato nella decisione (EU, Euratom) 2015/444 della Commissione (14).
3. La direzione generale Risorse umane e sicurezza è responsabile della trasmissione sicura delle informazioni effettuata ai sensi del presente articolo, compresa la trasmissione di dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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