Art. 16 · Stati di allerta e gestione delle situazioni di crisi

Art. 16

Stati di allerta e gestione delle situazioni di crisi

In vigore dal 13 mar 2015
Stati di allerta e gestione delle situazioni di crisi 1.   La direzione generale Risorse umane e sicurezza è responsabile della disposizione di opportune misure relative allo stato di allerta, preliminarmente o in risposta a minacce e incidenti che interessano la sicurezza della Commissione, e delle misure necessarie alla gestione delle situazioni di crisi. 2.   Le misure relative allo stato di allerta di cui al paragrafo 1 sono commisurate al livello di minaccia per la sicurezza. I livelli dello stato di allerta sono definiti in stretta collaborazione con i servizi competenti di altre istituzioni, agenzie o organi dell'Unione, o dello Stato membro o degli Stati membri che ospitano i locali della Commissione. 3.   La direzione generale Risorse umane e sicurezza è il punto di contatto per gli stati di allerta e di gestione delle situazioni di crisi.
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