Art. 14
Definizione delle competenze nelle indagini di sicurezza e di altro tipo
In vigore dal 13 mar 2015
Definizione delle competenze nelle indagini di sicurezza e di altro tipo
1. La direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza, se svolge indagini di sicurezza di cui all' e se dette indagini rientrano nelle competenze dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o dell'ufficio di indagine e disciplina della Commissione (IDOC), si mette immediatamente in contatto con tali organi al fine, in particolare, di non compromettere le fasi successive dell'OLAF o dell'IDOC. Se opportuno, la direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza invita l'OLAF e l'IDOC a partecipare all'indagine.
2. Le indagini di sicurezza di cui all' non pregiudicano i poteri dell'OLAF e dell'IDOC definiti nelle disposizioni che disciplinano tali organi. Alla direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza può esser chiesto di fornire assistenza tecnica a indagini avviate dall'OLAF o dall'IDOC.
3. Alla direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza può esser chiesto di assistere agenti dell'OLAF che accedono ai locali della Commissione in conformità all', paragrafo 5 e all', paragrafo 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), per agevolarne i compiti. La direzione Sicurezza informa di tali richieste di assistenza il segretario generale e il direttore generale della direzione generale Risorse umane e sicurezza o, se l'indagine si svolge nei locali della Commissione occupati dai suoi membri o dal segretario generale, il presidente della Commissione e il commissario responsabile delle risorse umane.
4. Fatto salvo l', lettera a), dello statuto, se un caso rientra nella competenza sia della direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza sia dell'IDOC, la direzione Sicurezza, nel riferire al direttore generale delle risorse umane e della sicurezza conformemente all', valuta nella fase più precoce possibile se vi siano motivi che giustifichino l'affidamento della questione a IDOC. Questa fase si considera raggiunta in particolare quando la situazione di minaccia immediata è cessata. Il direttore generale delle risorse umane e della sicurezza decide in merito.
5. Se un caso rientra nella competenza sia della direzione sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza sia dell'OLAF, la direzione Sicurezza riferisce al direttore generale delle Risorse umane e della sicurezza e ne informa il direttore generale dell'OLAF nella fase più precoce possibile. Questa fase si considera raggiunta in particolare quando la situazione di minaccia immediata è cessata. Il direttore generale delle risorse umane e della sicurezza decide in merito.
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