Art. 10 · Misure di sicurezza relative ai sistemi di comunicazione e informazione

Art. 10

Misure di sicurezza relative ai sistemi di comunicazione e informazione

In vigore dal 13 mar 2015
Misure di sicurezza relative ai sistemi di comunicazione e informazione 1.   Tutti i sistemi di comunicazione e informazione («CIS») in uso alla Commissione si conformano alla politica della Commissione in materia di sicurezza dei sistemi d'informazione stabilita dalla decisione (2006) 3602 e relative norme di attuazione e standard corrispondenti. 2.   I servizi della Commissione che detengono, gestiscono o elaborano CIS permettono solo ad altre istituzioni, agenzie, organi o organizzazioni dell'UE di avere accesso a tali sistemi purché dette istituzioni, agenzie, organi o organizzazioni dell'Unione offrano ragionevoli garanzie di protezione dei rispettivi sistemi IT, a livello equivalente a quello della politica della Commissione in materia di sicurezza dei sistemi d'informazione stabilita dalla decisione (2006) 3602 e relative norme di attuazione e standard corrispondenti. La Commissione controlla tale conformità e, in caso di grave o ripetuta inosservanza, ha facoltà di negare l'accesso.
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