Art. 1
In vigore dal 6 mar 2015
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è quella di sostenere l'adozione delle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (3) per quanto riguarda l'inclusione di amianto crisotilo, metamidofos, triclorfon, fenthion (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/L) e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/L, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/L.
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