Art. 6 · Allocazione dei portafogli

Art. 6

Allocazione dei portafogli

In vigore dal 4 mar 2015
Allocazione dei portafogli 1.   Sul valore totale dei titoli di debito negoziabili acquistati, idonei ai sensi del PSPP, una quota pari al 12 % è acquistata in titoli emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee, e una quota pari all'88 % è acquistata in titoli emessi da amministrazioni centrali e agenzie riconosciute idonee. Tale allocazione è soggetta a revisione da parte del Consiglio direttivo. Gli acquisti di titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee sono effettuati esclusivamente dalle BCN. 2.   La quota riferita alle BCN del valore totale di mercato degli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP è pari al 92 %, e il restante 8 % è acquistato dalla BCE. La distribuzione degli acquisti tra le giurisdizioni è effettuata secondo lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE, come indicato dall'articolo 29 dello statuto del SEBC. 3.   Le banche centrali dell'Eurosistema applicano un criterio di specializzazione per l'allocazione dei titoli di debito negoziabili da acquistare nell'ambito del PSPP. Il Consiglio direttivo autorizza deroghe ad hoc al criterio di specializzazione qualora considerazioni oggettive impediscano l'attuazione di tale criterio o rendano altrimenti consigliabili degli scostamenti, al fine di raggiungere gli obiettivi complessivi di politica monetaria del PSPP. In particolare, ciascuna BCN acquista titoli idonei degli emittenti della propria giurisdizione. I titoli emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee possono essere acquistati da tutte le BCN. La BCE acquista i titoli emessi da amministrazioni centrali e agenzie riconosciute di tutte le giurisdizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:774:oj#art-6