Art. 3
Criteri di idoneità per i titoli di debito negoziabili
In vigore dal 4 mar 2015
Criteri di idoneità per i titoli di debito negoziabili
1. Fatti salvi i requisiti indicati nel presente articolo, sono idonei per gli acquisti da parte delle banche centrali dell'Eurosistema nell'ambito del PSPP i titoli di debito negoziabili denominati in euro emessi da amministrazioni centrali di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, da agenzie riconosciute situate nell'area dell'euro, da organizzazioni internazionali situate nell'area dell'euro e da banche multilaterali di sviluppo situate nell'area dell'euro. In circostanze eccezionali, qualora non si riesca a raggiungere l'ammontare di acquisti programmato, il Consiglio direttivo può decidere di acquistare titoli di debito negoziabili emessi da altri soggetti situati nell'area dell'euro, nel rispetto delle condizioni stabilite dal paragrafo 4.
2. Per essere idonei nell'ambito del PSPP, i titoli di debito negoziabili soddisfano i criteri di idoneità delle attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema di cui all'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14 (2), salvi i seguenti requisiti:
a)
l'emittente o il garante dei titoli di debito negoziabili ha una valutazione di qualità creditizia corrispondente almeno ad un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, espressa in forma di almeno un rating di credito pubblico attribuito da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI) accettata nell'ambito del quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema;
b)
se sono disponibili più valutazioni attribuite da ECAI all'emittente o al garante, si segue la regola del first-best, ossia si applica la migliore valutazione disponibile attribuita da ECAI all'emittente o al garante. Se il rispetto dei requisiti di qualità creditizia è determinato sulla base di una valutazione attribuita da ECAI al garante, la garanzia soddisfa le caratteristiche di una garanzia accettabile indicate nella Sezione 6.3.2, lettera c), punti da i) a iv), dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14;
c)
se la valutazione di qualità creditizia fornita da un'ECAI accettata all'emittente o al garante non corrisponde almeno ad un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, i titoli di debito negoziabili sono idonei solamente nel caso in cui siano emessi o integralmente garantiti dalle amministrazioni centrali di Stati membri dell'area dell'euro che siano soggetti ad un programma di assistenza finanziaria e se in relazione ad essi l'applicazione delle soglie di qualità creditizia dell'Eurosistema sia sospesa da parte del Consiglio direttivo ai sensi dell' dell'Indirizzo BCE/2014/31 (3);
d)
In caso di riesame di un programma di assistenza finanziaria in corso, l'idoneità ai fini degli acquisti per il PSPP è sospesa e riprende solamente nell'ipotesi di un esito positivo del riesame.
3. Per essere idonei per gli acquisti nell'ambito del PSPP, i titoli di debito, ferme le caratteristiche di cui ai paragrafi 1 e 2, hanno una scadenza residua minima di 2 anni e massima di 30 anni al momento del loro acquisto da parte della pertinente banca centrale dell'Eurosistema. Per agevolare una regolare attuazione, gli strumenti di debito negoziabili con una scadenza residua di 30 anni e 364 giorni sono idonei nell'ambito del PSPP. Le banche centrali nazionali effettuano altresì acquisti sostitutivi di titoli di debito negoziabili emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo, nel caso in cui non si riescano a raggiungere gli importi di acquisti programmati in titoli di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali e agenzie riconosciute.
4. In circostanze eccezionali, le banche centrali dell'Eurosistema possono proporre al Consiglio direttivo società non finanziarie pubbliche situate nella propria giurisdizione, quali emittenti di strumenti di debito negoziabili da acquistare come sostituti nell'ipotesi in cui non si riesca a raggiungere l'importo programmato di acquisti in strumenti di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali o agenzie riconosciute situate nella medesima giurisdizione. Le società non finanziarie pubbliche che sono proposte soddisfano almeno entrambi i seguenti requisiti:
—
sono classificate come «società non finanziaria», come definita dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),
—
hanno natura di soggetto del «settore pubblico», ossia un soggetto rientrante nella nozione di cui all' del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (5).
A seguito di approvazione da parte del Consiglio direttivo, sono considerati idonei per gli acquisti sostitutivi nell'ambito del PSPP gli strumenti di debito negoziabili denominati in euro emessi da tali società non finanziarie pubbliche situate nell'area dell'euro, che rispettino: i) i criteri di idoneità delle attività negoziabili come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, di cui alla Sezione 6.2.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14; e ii) i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. In linea di principio, sono consentiti acquisti di strumenti di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o di rendimento nel peggiore degli scenari) negativo, che sia comunque superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale.
Storico versioni
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