Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 mar 2015
1.   Il Regno Unito è autorizzato ad applicare un livello ridotto di accisa sul gasolio e sulla benzina senza piombo venduti come carburanti per motori destinati ai veicoli stradali nelle zone geograficheche rientrano, alla data della notifica della presente decisione, nei distretti con codice postale di IV54 (Highland, Scotland), IV26 (Highland, Scotland), IV27 (Highland, Scotland), NE48 (Northumberland, England), PH41 (Highland, Scotland), KW12 (Highland, Scotland), PA80 (Argyll and Bute, Scotland), PH36 (Highland, Scotland), IV22 (Highland, Scotland), PA38 (Argyll and Bute, Scotland), PH23 (Highland, Scotland), PH19 (Highland, Scotland), IV21 (Highland, Scotland), LA17 (Cumbria, England), EX35 (Devon, England), IV14 (Highland, Scotland) e nella zona geografica che rientra, alla data della notifica della presente decisione, nella città postale di Hawes (North Yorkshire, England). Al fine di evitare sovracompensazioni, la riduzione dell'aliquota normale di tassazione applicabile a livello nazionale rispettivamente al gasolio o alla benzina senza piombo non eccede, nelle zone geografiche in questione, il costo aggiuntivo osservato nella vendita al dettaglio rispetto al costo medio della vendita al dettaglio praticato nel resto del Regno Unito e la riduzione non supera i 50 GBP (64 EUR) per 1 000 litri di prodotto. 2.   I livelli ridotti devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE e, in particolare, i livelli minimi di cui all'articolo 7.
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