Art. 4
In vigore dal 2 mar 2015
Gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale concernente l'efficienza economica espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati da Austria e Slovacchia per quanto riguarda il FABCE, da Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC e dall'Italia per quanto riguarda il FAB Blue Med dovrebbero essere rivisti al ribasso, fino ad un livello in linea con la riduzione media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione nel corso del secondo periodo di riferimento e, ove ciò non sia ancora avvenuto, nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento. Tali revisioni al ribasso dovrebbero includere una riduzione dei costi determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e, per quanto riguarda Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania, Paesi Bassi e Italia, una revisione delle previsioni di traffico espressa in termini di unità di servizio.
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