Art. 8 · Avvio del processo di revisione inter pares

Art. 8

Avvio del processo di revisione inter pares

In vigore dal 24 feb 2015
Avvio del processo di revisione inter pares 1.   Il processo di revisione inter pares può essere avviato in uno dei due seguenti modi: a) uno Stato membro richiede che il suo regime di identificazione elettronica sia sottoposto a revisione inter pares; b) uno Stato membro o più Stati membri formulano il desiderio di sottoporre a revisione inter pares il regime di identificazione elettronica di un altro Stato membro. Nella domanda lo o gli Stati membri indicano le ragioni per la quali intendono effettuare una revisione inter pares, illustrando in che modo essa possa contribuire all'interoperabilità o alla sicurezza dei regimi di identificazione elettronica degli Stati membri. 2.   Una richiesta di cui al paragrafo 1 è comunicata alla rete di cooperazione a norma del paragrafo 3. Gli Stati membri che intendono partecipare alla revisione inter pares ne danno comunicazione entro un mese alla reti di cooperazione. 3.   Lo Stato membro il cui regime di identificazione elettronica deve essere sottoposto alla revisione inter pares trasmette alla rete di cooperazione le seguenti informazioni: a) il regime di identificazione elettronica da sottoporre alla revisione inter pares; b) lo o gli Stati membri che partecipano alla revisione; c) un calendario previsionale per la trasmissione dei risultati alla rete di cooperazione; e d) le modalità di realizzazione della revisione inter pares a norma dell', paragrafo 2. 4.   Un regime di identificazione elettronica non può essere sottoposto a una nuova revisione inter pares prima di due anni dalla conclusione della revisione precedente, salvo se diversamente stabilito dalla rete di cooperazione.
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