Art. 12
Istituzione e metodi di lavoro
In vigore dal 24 feb 2015
Istituzione e metodi di lavoro
Viene istituita una rete (la «rete di cooperazione») finalizzata a promuovere la cooperazione a norma dell', paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 910/2014. La rete di cooperazione svolge le proprie attività combinando riunioni e procedure scritte.
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