Art. 12 · Istituzione e metodi di lavoro

Art. 12

Istituzione e metodi di lavoro

In vigore dal 24 feb 2015
Istituzione e metodi di lavoro Viene istituita una rete (la «rete di cooperazione») finalizzata a promuovere la cooperazione a norma dell', paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 910/2014. La rete di cooperazione svolge le proprie attività combinando riunioni e procedure scritte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2015:296:oj#art-12