Art. 10 · Revisione inter pares

Art. 10

Revisione inter pares

In vigore dal 24 feb 2015
Revisione inter pares 1.   Gli Stati membri partecipanti effettuano la revisione inter pares congiuntamente. I rappresentanti degli Stati membri designano un rappresentante, scelto tra le loro fila, come coordinatore della revisione inter pares. 2.   Lo Stato membro il cui regime di identificazione elettronica deve essere sottoposto alla revisione inter pares trasmette agli Stati membri che effettuano la revisione il modulo di notifica presentato alla Commissione o una descrizione del regime a norma dell', lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014, qualora il relativo regime di identificazione elettronica non sia stato ancora notificato. Altresì devono essere trasmessi tutti i documenti di supporto e le informazioni pertinenti supplementari. 3.   La revisione inter pares può comprendere (ma non necessariamente limitarsi a) una o più delle seguenti attività: a) la valutazione della documentazione pertinente; b) l'esame dei processi; c) seminari tecnici; e d) l'esame della valutazione di terzi indipendenti. 4.   Gli Stati membri che effettuano la revisione inter pares possono richiedere l'invio di documentazione aggiuntiva in relazione alla notifica. Lo Stato membro il cui regime di identificazione elettronica è sottoposto alla revisione inter pares fornisce tali informazioni, salvo quando: a) non è in possesso di tali informazioni e l'acquisizione delle stesse determinerebbe un onere amministrativo irragionevole; b) le informazioni richieste riguardano aspetti attinenti alla sicurezza pubblica o nazionale; c) le informazioni richieste riguardano aspetti attinenti a segreti commerciali, professionali o d'impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2015:296:oj#art-10