Art. 1
Obiettivo
In vigore dal 24 feb 2015
Obiettivo
Conformemente all', paragrafo 7, del regolamento, la presente decisione fissa le modalità procedurali necessarie per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri nella misura in cui ciò sia necessario per garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei regimi di identificazione elettronica che gli Stati membri hanno notificato, o intendono notificare, alla Commissione. Tali modalità riguardano in particolare:
a)
lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche in relazione ai regimi di identificazione elettronica e l'esame dei pertinenti sviluppi nel settore dell'identificazione elettronica, come indicato al capo II;
b)
la revisione inter pares dei regimi di identificazione elettronica, come indicato al capo III; e
c)
la cooperazione all'interno della rete di cooperazione di cui al capo IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:296:oj#art-1